Il 15.2.1996 il Parlamento approvò la legge n. 66, una riforma epocale che ha cambiato radicalmente la qualificazione giuridica della violenza sessuale. Con quella legge, l’art. 609-bis c.p. ha spostato il reato dai “delitti contro la moralità pubblica e il buon costume” ai “delitti contro la libertà personale”.
Non si è trattato di una mera ricollocazione sistematica: è stato un cambio di paradigma culturale e giuridico.
Prima del 1996, l’ordinamento guardava alla violenza sessuale come offesa alla morale collettiva; dopo la riforma, il bene giuridico tutelato diventa la libertà di autodeterminazione sessuale della persona. Al centro non c’è più la “pubblica decenza”, ma la volontà individuale, il diritto di scegliere se, quando e con chi vivere la propria sessualità.
È una trasformazione che ha riconosciuto finalmente la persona – e in particolare le donne – come soggetto titolare di diritti fondamentali, non come oggetto di tutela morale.
L’art. 609-bis c.p. punisce chi, con violenza, minaccia o abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali, nonché chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali abusando di condizioni di inferiorità fisica o psichica o traendo in inganno la persona offesa.
Ma l’evoluzione interpretativa della norma ha progressivamente chiarito un punto decisivo: il fulcro della condotta è l’assenza di consenso.
La violenza sessuale non si identifica soltanto nella brutalità fisica o nella minaccia esplicita. Può realizzarsi anche in contesti nei quali la persona offesa non abbia manifestato un consenso libero, consapevole e attuale.
La giurisprudenza ha più volte affermato che il consenso deve essere:
•reale e non presunto;
•specifico rispetto all’atto;
•attuale, cioè riferito a quel momento;
•revocabile in ogni istante.
Il principio è semplice e rivoluzionario al tempo stesso: la sessualità è lecita solo se condivisa. Non è il “no” a fondare la violenza, ma l’assenza di un “sì” libero.
Perché parlare di “consenso libero e perdurante”
Nel dibattito attuale si discute della possibilità di riformare l’art. 609-bis per esplicitare nella norma il riferimento al consenso. Alcune proposte – tra cui quella nota come “proposta Buongiorno” – suggeriscono di inserire il termine “dissenso”.
Questa scelta terminologica non è neutra.
Parlare di dissenso rischia di riportare l’attenzione sulla reazione della vittima: occorre che abbia detto “no”?
Che abbia opposto resistenza?
Che abbia manifestato in modo inequivoco la propria contrarietà?
Ma la riforma del 1996 aveva proprio superato questa logica. Il cuore della tutela non è la capacità della persona di opporsi, bensì il suo diritto di autodeterminarsi.
Per questo è più coerente con l’impianto costituzionale e con l’evoluzione del diritto europeo parlare di consenso libero e perdurante:
•Libero, cioè non viziato da costrizioni, pressioni, intimidazioni, condizioni di soggezione, dipendenza o inferiorità.
•Perdurante, cioè presente per tutta la durata dell’atto e revocabile in qualsiasi momento.
Il consenso non è un atto burocratico iniziale; è un processo dinamico che accompagna l’interazione.
Può essere ritirato.
Può mancare anche senza una protesta esplicita.
Dissenso o consenso: una differenza sostanziale
Inserire la parola “dissenso” significa concentrare l’attenzione sull’espressione negativa della volontà.
Inserire il riferimento al “consenso libero e perdurante” significa, invece:
•affermare che l’iniziativa sessuale è legittima solo in presenza di una volontà positiva;
•evitare che il silenzio, l’immobilità o la paura vengano interpretati come assenso;
•spostare l’onere culturale dall’obbligo di resistere all’obbligo di accertarsi della volontà dell’altro.
È una differenza che incide profondamente sulla tutela effettiva delle vittime, soprattutto nei casi in cui il rapporto avvenga in contesti relazionali complessi (relazioni affettive, ambienti lavorativi, situazioni di vulnerabilità).
Trent’anni dopo: una scelta di civiltà giuridica
A trent’anni dalla riforma del 1996, la sfida è completarne il percorso culturale.
La legge ha già spostato il reato sotto la libertà personale; oggi occorre rendere esplicito ciò che la giurisprudenza ha costruito: la condotta penalmente rilevante è quella priva di consenso libero e perdurante.
Non si tratta di un dettaglio lessicale. È una scelta di civiltà giuridica.
Dire “consenso” significa riconoscere la centralità dell’autodeterminazione.
Dire “dissenso” rischia di tornare a chiedere alla vittima di dimostrare di aver resistito.
La differenza è tutta qui: non è la persona che deve opporsi per essere tutelata; è chi agisce che deve accertarsi della volontà libera dell’altro.
MANOLA DI PASQUALE


