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giovanniluziiAL SINDACO DI TERAMO E ALL’ASSESSORE COMPETENTE

PREMESSO:

– che è interesse della cittadinanza conoscere la collocazione delle antenne di trasmissione già installate nel Comune di Teramo, la normativa attualmente vigente in merito e – in ultima analisi – ridurre l’inquinamento elettromagnetico correlato alle antenne di trasmissione ubicate nel territorio comunale;

CONSIDERATO:

– che, in particolare, molti cittadini lamentano che da almeno due settimane siano in corso intensi lavori sul tetto del Teatro comunale (fra il Corso San Giorgio e la Via Ignazio Rozzi), i quali si ipotizza abbiano ad oggetto l’installazione di nuove antenne o la manutenzione delle antenne già ivi esistenti; – che occorre conoscere nei dettagli l’esatta ubicazione di tutte le antenne trasmittenti site nel territorio comunale;

– che appare rilevante conoscere la regolamentazione comunale concernente l’insediamento urbanistico delle antenne e la regimentazione dell’inquinamento elettromagnetico;
– che la Legge n. 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020, c.d. Semplificazioni), ha da ultimo modificato l’art. 8, comma 6 della Legge Quadro sull’inquinamento elettromagnetico (Legge n. 36/2001), sui poteri dei comuni di “adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;

– che, come è noto, la citata Legge ha introdotto importanti novità per gli enti locali, da sempre in prima linea per fronteggiare il crescente e problematico proliferare di antenne, ripetitori e tralicci destinati alla ricetrasmissione di comunicazioni mobili (stazioni radio base);
– che con l’art. 38, comma 6 del Decreto Semplificazioni, nel ribadire la facoltà per i comuni di dotarsi di un regolamento, è stato inserito un riferimento esplicito ai “siti sensibili”, ancorché “individuati in modo specifico”, assegnando, in tal modo, piena legittimazione normativa agli strumenti urbanistici dei piani territoriali o settoriali delle antenne, dedicati alla gestione virtuosa del “parco” antenne, accolto giocoforza nei territori dei nostri centri urbani;

– che si tratta di un richiamo inedito, effetto di una oramai consolidata giurisprudenza dei giudici amministrativi, attraverso cui è stato via via riconosciuto il ruolo strategico e propositivo della pianificazione, quale strumento urbanistico a disposizione dei comuni, diretto a gestire la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;

– che la pratica del ricorso a tali strumenti ha permesso di verificare che in tutte o quasi le situazioni di adozione, da parte di un comune, di un regolamento e relativo piano delle antenne si è innescato un meccanismo virtuoso, che ha prodotto quel c.d. bilanciamento di interessi, invocato da più parti, sintetizzabile nei seguenti obiettivi:

  • riduzione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;

  • garanzia di un efficiente servizio di copertura delle reti;

  • diminuzione del conflitto sociale e dei contenziosi;

Interrogazione n. 20

• visione dello skyline urbano ordinata e gradevole;
– che per la prima volta, dunque, è stato introdotto esplicitamente il principio di tutela delle “aree sensibili”, riconducibile ad un Regolamento e ad una forma di pianificazione;
– che, tuttavia, alcuni sindaci hanno contestato l’inciso della norma in oggetto, che fa divieto di introdurre limitazioni generalizzate alla localizzazione di antenne e/o di modificare i limiti elettromagnetici, attraverso ordinanze o provvedimenti di natura urgente;
– che pertanto ai sindaci è precluso emanare ordinanze di censura per questa o quella tecnologia di comunicazione mobile (eventualmente introducendo limitazioni alla localizzazione di stazioni radio base in aree generalizzate del territorio), divieto già sancito dall’art. 86, comma 3 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), che equipara a tutti gli effetti le infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria;
– che non è consentito innalzare i limiti di esposizione dei campi elettromagnetici, come prescritto dall’art. 4 della Legge n. 36/2001 che stabilisce come la modifica dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità spetti allo Stato (DPCM 08/07/2003);
– che ne consegue come il richiamo esplicito ai “siti sensibili” debba configurarsi non come una compressione o limitazione dei poteri urbanistici assegnati ai comuni, bensì come un vero e proprio riconoscimento della facoltà di pianificare e regolamentare la localizzazione delle stazioni radio base nel territorio, avvalendosi di strumenti qualificati per valutare e superare i rischi di esposizione della popolazione all’inquinamento elettromagnetico, pur nella consapevolezza di dover offrire la capillare copertura della rete di telefonia mobile;
– che nel rinnovato quadro legislativo è auspicabile che tutte le amministrazioni locali adottino sin da subito Regolamento e Piano delle antenne, conformandosi a quanto stabilito nell’art. 8, comma 6 della L. n. 36/2001, come novellato dal Decreto Semplificazioni;
– che occorre concentrarsi su questa opportunità la quale, tuttavia, rimane ancorata alla capacità di predisporre tecnicamente il Piano regolatore delle antenne;
– che dotarsi di un Regolamento e contestuale Piano di localizzazione consente ai sindaci di superare le situazioni di conflittualità, in quanto il ricorso a tali strumenti urbanistici attrae e coinvolge le parti in causa (cittadini e operatori), restituendo il ruolo di arbitro e decisore al Comune, nella sua veste autorevole di soggetto che autorizza/nega la localizzazione degli impianti in determinati ambiti;

RITENUTO di dover domandare al Sindaco e all’Assessore competente notizie circostanziate in merito sia ai lavori in corso presso il tetto del Teatro comunale, sia relativamente all’esatta ubicazione di tutte le antenne trasmittenti site nel territorio comunale, nonché in riferimento alla regolamentazione comunale (adottata e adottanda) concernente l’insediamento urbanistico delle antenne e la regimentazione dell’inquinamento elettromagnetico;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CHIEDE DI SAPERE:

1. ogni e circostanziata notizia in merito sia ai lavori in corso da almeno due settimane presso il tetto del Teatro comunale, sia relativamente all’esatta ubicazione di tutte le antenne trasmittenti site nel territorio comunale, nonché in riferimento alla regolamentazione comunale (adottata e adottanda) concernente l’insediamento urbanistico delle antenne e la regimentazione dell’inquinamento elettromagnetico.

Si chiede in ogni caso risposta scritta alla presente interrogazione.

Teramo, 15 novembre 2021 Il Consigliere Comunale

F.to Giovanni LUZII