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francescomastromauro“Alla base della nostra osservazione – spiegano Mastromauro e Forcellese – c’è l'impostazione della variante, adottata dall’amministrazione Costantini lo scorso maggio, che contrasta con il significato di demanio marittimo i cui elementi fondanti sono la libera fruizione di un bene pubblico e la riduzione del consumo e dell’antropizzazione dell'arenile. Il piano vigente, approvato definitivamente nel 2015 dalle nostre Amministrazioni, prevede la presenza di spiagge libere con poco meno di 1000 metri di fronte mare distribuite sull'intero litorale, ben più di quanto richiesto dal piano demaniale marittimo regionale. Alcune delle spiagge libere erano già presenti, altre discendono dai tagli alle concessioni con fronte superiore a 70 metri, legittimati dalle pronunce del TAR e dal Consiglio di Stato in tutti i giudizi svoltisi a seguito dei ricorsi dei concessionari. È bene evidenziare come le spiagge libere ricavate dai tagli, pur se non ancora fruibili in conseguenza delle proroghe concessorie conseguenti al recepimento della direttiva Europea “Bolkestein”, siano da considerarsi a tutti gli effetti acquisite dal Comune per il previsto interesse pubblico. Ebbene, la variante al piano spiaggia adottata lo scorso maggio dall’amministrazione Costantini cancella alcune di esse, in particolare quelle incluse nel tratto centrale prospiciente il lungomare Monumentale, accorpandole alle concessioni private limitrofe senza un regolare bando di assegnazione, con ciò determinando un palese illecito amministrativo. Ma il piano è affetto da un altro errore di fondo, in quanto l’amministrazione Costantini fa ricorso a una norma del piano regionale utilizzabile solo nel caso di consistenza delle spiagge libere inferiore al 20% e quindi non applicabile al litorale di Giulianova dal momento che il piano demaniale comunale vigente prevede e individua spiagge a libera fruizione pari al 25%. Di conseguenza, non è possibile, come erroneamente previsto nella variante, recuperare spiagge libere attraverso il taglio delle concessioni con fronte mare superiore a 100 metri, semplicemente perché manca il presupposto per l’applicazione dell’articolo 5 - comma 2 del piano regionale. Infine, la nostra osservazione tende anche a scongiurare l’ulteriore consumo di arenile derivante dallo spostamento, sulla quasi totalità del litorale nord e parzialmente sul litorale sud, della fascia edificabile di 20 metri verso il mare che comporterebbe un ulteriore consumo di sabbia.
Evidente, quindi, che ove il Consiglio Comunale non dovesse conformarsi alla nostra osservazione, ripristinando tutte le spiagge libere individuate nel vigente PDCM n. 35/2015 del 2015, ivi comprese quelle previste nella zona centrale prospiciente il Lungomare Monumentale, la variante voluta dall’Amministrazione Costantini sarebbe viziata nella sua interezza e passibile, pertanto, di impugnazione dinanzi alla giustizia amministrativa per palese violazione e falsa della applicazione dell’art. 5, comma 2, PDMR Regione Abruzzo, Legge n. 141/1997 e s.m.i., in assenza dei presupposti ivi indicati.