DUE ORDINANZA DEL COMUNE: PREVENZIONE INCENDI E USO VIETATO DI BOTTIGLIE IN VETRO
Il Sindaco di Teramo stamani ha emanato una Ordinanza con la quale dispone agli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché ai commercianti ambulanti del settore alimentare autorizzati temporaneamente all’esercizio dell’attività, il divieto di vendita da asporto di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro dalle ore 20.00 alle ore 7.00 tutti i giorni feriali e festivi a decorrere dal 5 luglio 2016 fino al 31 agosto 2016.
La disposizione interessa gli esercizi operanti all’interno dell’area pedonale e zona a traffico limitato, soprattutto in considerazione del fatto che in tali aree si svolgeranno numerosi eventi e manifestazioni.
La motivazione dell’atto deriva dalla pessima abitudine di abbandonare per terra le bottiglie vuote, che potrebbero determinare grave pericolo per l’incolumità dei pedoni e pertanto dalla necessità di garantire pubblica sicurezza e decoro.
Le infrazioni alla Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25.00 ad € 500.00.
La Questura, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Municipale sono incaricati del controllo del rispetto dell’Ordinanza.
Al fine di prevenire lo sviluppo di incendi, il Sindaco ha emanato una Ordinanza nella quale dispone il divieto fino al 30 settembre 2016, dell’accensione di fuochi su tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascolivi o incolti e/o in qualunque luogo che, per le sue caratteristiche, sia pericoloso per lo sviluppo di incendi.
Pertanto tutti i possessori di boschi, terreni agrari, prati, pascoli ed incolti, sono obbligati a mettere in atto le azioni necessarie ad evitare il possibile insorgere e la propagazione di incendi:
a) pulizia a propria cura e spese dei propri terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla rimozione di rifiuti, sterpaglie e quant’altro possa essere veicolo di incendio mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi; i predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro 7 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza e, se necessario, ripetuti durante la stagione estiva;
b) pulizia da sterpaglie, vegetazione secca in genere per una fascia di larghezza non inferiore a mt 10 in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi e di confini di proprietà;
c) ripulitura da parte degli Enti proprietari della vegetazione erbacea e/o arbustiva presente lungo le scarpate stradali nel rispetto della normative vigenti;
d) pulizia, per un raggio non inferiore a mt 5, dell’area circostante i serbatoi di impianti esterni di gas e di petrolio;
e) perimetrazione con solchi di aratro per una fascia di almeno 5 mt (10 se adiacenti S.S. e Provinciali) e sgombero di tutto il materiale combustibile dai terreni su cui si trovano stoppie e/o altro materiale vegetale erbaceo od arbustivo facilmente infiammabile che siano confinanti con boschi e/o vie di transito.
Per le violazioni saranno applicate le sanzioni amministrative che vanno da un minimo di € 1.033 ad un massimo di € 10.333.
Infine, il Sindaco invita i cittadini a collaborare nelle attività di segnalazione rivolgendosi a:
- Vigili del fuoco tel .115
- Corpo forestale dello stato tel. 1515
- numeri verde 800.861016 o 800.860146.