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Il Tribunale del lavoro di Teramo, in data 31 luglio 2017, ha disposto il reintegro del segretario provinciale della O.S FIADEL di Teramo, Massimo Di Carlo, licenziato in data 14 settembre 2016 da TE.AM. S.p.A. per fatti risalenti agli anni 2014-2015 addebitati al ricorrente con contestazione disciplinare datata 27 luglio 2016. Con la suddetta contestazione parte datoriale asseriva che il Di Carlo avrebbe pubblicato, utilizzando il nickname “ Alibrando” e sul sito internet certastampa.it – commenti a contenuto diffamatorio e lesivi dell’immagine dell’azienda e dei suoi amministratori. La condotta tenuta dal Di Carlo – si legge nella contestazione di cui sopra - avrebbe “gettato discredito sulla società, sull’Amministratore Delegato, sul Custode Giudiziario della Gavioli S.p.A., e su di un Suo Collega di lavoro Arturo D’Alesio, il quale ha recentemente provveduto a segnalare alla società tale suo gravissimo comportamento.” Al dipendente inoltre veniva altresì contestato di essere a conoscenza senza alcun titolo e di voler diffondere il contenuto di documenti aziendali riservati. Le giustificazioni addotte dal ricorrente, in sede di audizione disciplinare del 5.settembre 2016 ed illustrate con memoria difensiva depositata in pari data dai rappresentati sindacali intervenuti nella predetta sede, venivano ritenute non meritevoli di accoglimento dalla società datoriale in quanto “smentite documentalmente e comunque non idonee a giustificare la condotta contestata”. Premesso quanto sopra, la difesa del Di Carlo rappresentata dall’ Avv. Alessandra Giunco (nella foto in alto) Studio Legale GA & Associati di Roma - ha impugnato e contestato l’intimazione di licenziamento datata 14 settembre 2016, evidenziando i seguenti profili di nullità/illegittimità: - tardività della contestazione, risalendo i fatti addebitati all’anno 2014; -difetto di tipicità dell’illecito disciplinare contestato, non ricompreso nell’elenco esemplificativo contenuto nell’art. 69 del CCNL applicato; -violazione del diritto di difesa per diniego di accesso al fascicolo disciplinare; -insussistenza dei fatti contestati e della giusta causa, anche per la mancata sospensione cautelare dal lavoro; -difetto di proporzionalità. Per ragioni di economia processuale, il Giudice del lavoro dott.ssa Pietropaolo ha ritenuto opportuno procedere, in via preliminare, all’esame del motivo di impugnazione attinente all’asserita insussistenza dei fatti contestati. In particolare, a riguardo, è poi doveroso osservare che l’Autorità Giudiziaria adita ha ritenuto annullare il licenziamento impugnato dal Di Carlo per i fatti contestati dalla società datoriale in quanto non solo ESTRANEI al ricorrente ma anche PRIVI di rilevanza disciplinare poiché espressione del legittimo esercizio del diritto di critica. ECCO LA SENTENZA CHE INCASTRA LA TERAMO AMBIENTE sentenza_dicarlo   Intanto,  a proposito di licenziamenti: dopo il nostro articolo (questo) sembra essersi  "arenata"  l'azione che mirava, così come riferito da fonti interne a certastampa e confermato da fonti comunali, al licenziamento di Monica Simoneschi. Proprio in virtù del nostro articolo, sarebbe stata congelato, per intervento diretto della parte pubblica, un procedimento che avrebbe esposto la TeAm a nuovi attacchi sindacali. Va detto che, per onor di verità, quello della Simoneschi, qualora dovesse avvenire, e benché di certo supportato da azioni aziendali, agli occhi degli osservatori più attenti non può che apparire come l'ennesimo tentativo di cancellare tutto lo staff dell'ex ad Ranalli. La motivazione ufficiale, quella di dover ridurre i costi della partecipata, sarebbe nel caso dell'eventuale licenziamentoio della Simoneschi, solo una copertura per una colpa che non c'è, quella di essere stata nello staff dell'ex ad.