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silvi marinamunicipio 733x437Per fornire una più corretta e completa informazione ai cittadini rappresento che le notizie diffuse qualche giorno fa dalla CISL sugli organi di stampa in merito alla figura del vice comandante presso il Comando di Silvi riflettono il modo di vedere unilaterale della suddetta organizzazione sindacale.
Premesso che in data 19/02/2019, presso gli uffici comunali, è pervenuta da parte della FP CGIL, una nota di segno diametralmente opposto a quella della CISL, va subito sottolineato che, un più attento esame degli atti inerenti la procedura di nomina (su alcuni aspetti della quale si è oltretutto espressa in senso favorevole la Giunta Regionale – Ufficio per la Sicurezza e la Polizia Locale, organo di vertice delle Polizie Locali abruzzesi, con nota del 12/07/2018) mostra come la posizione della CISL sia basata su argomentazioni assolutamente non condivisibili.
A parere del sottoscritto, peraltro in accordo con i contenuti della nota della FP CGIL, la nomina del Vice Comandante costituisce atto di gestione del medesimo e non è assimilabile agli incarichi fiduciari disciplinati dagli artt. 50 e 109 del Testo Unico Enti Locali che, nel comune di Silvi trova la propria fonte nell’art. 7 del Regolamento comunale.
In virtù di questa norma spetta al Comandante proporre il nominativo del Vice Comandante al rappresentante del Comune (all’epoca al Commissario Straordinario) e a quest’ultimo spetta prendere atto della suddetta proposta, in ossequio al principio della separazione tra potere politico e potere gestionale consacrato dalla legislazione Bassanini della fine degli anni ‘90.
Pertanto la nomina, non avendo natura fiduciaria, conserva la sua efficacia anche a seguito del mutamento del Capo dell’Amministrazione.
Inoltre l’incarico, come espressamente precisato nell’atto conseguenziale la nomina fatta dal Commissario, nel caso di che trattasi, non comporta l’attribuzione delle mansioni superiori previste dal Testo Unico Enti locali ma unicamente delle funzioni di coordinamento e controllo, come previsto anche in una nota dell’ARAN – Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, come previsto dalla nota della Giunta Regionale, parimenti sopra richiamata.
L’assegnazione temporanea (esplicitamente enunciata negli atti susseguenti la nomina in attesa di reperire in organico la figura di ruolo) del grado di Tenente risulta ampiamente motivata negli atti con argomentazioni giuridiche logiche e, almeno fino alla ratifica della nuova normativa regionale in materia, ineccepibili.
Del resto lo stesso Regolamento comunale, che fino alla ratifica della su citata delibera, deve ritenersi tuttora vigente, afferma espressamente che “i gradi hanno funzione meramente simbolica e non incidono sullo stato giuridico ed economico del personale”.
A questo punto una domanda sorge spontanea. Perché avverso tali atti la CISL non ha proposto ricorso agli organi competenti? Potrebbe forse, dal momento che la CGIL pensa l’esatto contrario e viste le su richiamate note dell’ARAN e della Giunta Regionale, aver avuto timore di soccombere nel giudizio? Del resto solo il giudice può infatti legittimamente ed univocamente decidere circa la legittimità o meno di un atto amministrativo e della relativa procedura ed il fatto che in tal caso siano decorsi i termini non è argomento sufficiente a sostenere le tesi della CISL.
Le ragioni sopra sinteticamente indicate, come peraltro suffragato anche dalla CGIL con la nota del 19/02/2019, dimostrano la piena legittimità ed efficacia dell’incarico di Vice Comandante conferito su proposta del Comandante e con provvedimento di nomina a firma dell’allora Commissario Straordinario e dell’attuale permanenza del medesimo nelle more dell’attivazione delle procedure concorsuali di reperimento della figura di ruolo.

 

Il Comandante della P.L.
Magg. Giustino Michetti