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ubriacominoreDaspo per i violenti con divieto di frequentare i locali e pene più severe per i protagonisti di risse. Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri c’è anche la “norma Willy” (dal nome del ragazzo vittima di un pestaggio a Colleferro), fortemente voluta dai ministri dell’Interno e della Giustizia, Luciana Lamorgese e Alfonso Bonafede, per dare più poteri ai questori, anche sulla base di una sola denuncia.
In particolare, il divieto di accesso “agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento” puo’ scattare nei confronti di soggetti che “abbiano riportato una o più denunce o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope” o “per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico”.Non è più necessario, quindi, attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero la conferma, in grado di appello, della pronuncia di condanna di primo grado: il questore adotta il provvedimento, “per ragioni di sicurezza”, e dopo aver valutato “gli elementi derivanti dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli accertamenti di polizia”. La violazione del divieto configura un reato punibile con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 8.000 a 20.000 euro.

Il questore può disporre il Daspo anche nei confronti delle persone “denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’art. 604-ter del codice penale” ossia “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità”.

In  ogni caso, il divieto di accesso disposto dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza comprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento rispetto ai quali è stato interdetto l’accesso.

Le nuove norme prevedono anche un ‘giro di vite’ per il reato di rissa (articolo 588 del codice penale): se qualcuno rimane ucciso o riporta delle lesioni personali, la pena, per la sola partecipazione, va da “da sei mesi a sei anni” (prima era “da tre mesi a cinque anni”).