Bullismo e cyberbullismo rappresentano due tra le principali problematiche con le quali bambini e ragazzi si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiani, a cominciare dalla scuola.
Il termine bullismo deriva dall’inglese “bull” che significa “toro”, e dal verbo “to bully” che significa “intimidare, opprimere, prevaricare qualcuno”. E' caratterizzato dai seguenti elementi:
- intenzionalità (gli atti aggressivi sono finalizzati ad arrecare un danno alla vittima);
- persistenza (gli atti dei bulli perdurano per settimane, mesi o anni, non è quindi un singolo atto di violenza comparso durante un episodio di rabbia o di conflitto tra bullo e vittima);
- asimmetria nella relazione (vi è uno squilibrio di potere tra chi compie l’azione e chi la subisce);
- la vittima non è in grado di difendersi e teme vendette o ritorsioni nel caso denunciasse gli episodi di bullismo.
Il bullismo può essere diretto e consiste in azioni fisiche (quali ad esempio picchiare, spingere, appropriarsi e rovinare oggetti) o verbali (offendere, insultare, deridere, minacciare);
e quindi:
-rubare oggetti di proprietà della vittima
- spingere e strattonare la vittima
- colpirla in modo più o meno violento
- distruggere intenzionalmente oggetti di proprietà della vittima
Il bullismo può essere indiretto e per questo più difficile da individuare ma non meno pericoloso e si attua attraverso l’esclusione dal gruppo dei coetanei, l’isolamento, la diffusione di pettegolezzi e calunnie riguardanti la vittima per esempio. Si configura nel momento in cui si urla verso qualcuno, lo si prende in giro, lo si minaccia e lo si insulta
Questi comportamenti, tecnicamente si chiamano condotte, valutate singolarmente in molti casi costituiscono ipotesi di reato perseguibili penalmente.
Vediamo come.
Tali condotte possono configurare reato contro la persona: istigazione al suicidio (art. 580 c.p.); percosse (art. 581 c.p.); lesioni (art. 582 c.p.); rissa (art. 588 c.p.); diffamazione (art. 595 c.p.); violenza sessuale (art. 609 bis c.p.); minaccia (art. 612 c.p.); stalking (art. 612 bis c.p.); interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis c.p.).
Possono concretizzarsi in un reato contro il patrimonio: furto (art. 624 c.p.); estorsione (art. 629 c.p.); danneggiamento (art. 635 c.p.).
Infine, dal bullismo possono derivare i reati di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) e frode informatica (art. 640 ter c.p.).
Quanto tutti questi atti di molestia si effettuato tramite i mezzi elettronici (e-mail, social, chat, blog o qualsiasi altra forma di comunicazione riconducibile al web) si parla di cyberbullismo. Tale fenomeno è pericoloso tanto quanto il bullismo “classico”, se non di più, in quanto le tracce lasciate in rete difficilmente possono venire completamente rimosse e cancellate. Pertanto la pubblicazione, per esempio, di contenuti ingiuriosi o di foto private non autorizzate, perdurando sul web per moltissimo tempo e potendo raggiungere un pubblico infinito di persone, fa sì che la vittima sia maggiormente colpita
Si sente spesso parlare di reato di cyberbullismo ma in verità la legge 71/2017, ha solo dettato una serie di disposizioni atte a rafforzare le forme: ha prescritto una serie di obblighi comportamentali e di prevenzione in capo alla scuola e alla famiglia.
In particolare la legge 71/2017 ha previsto una serie di rimedi nuovi, come l’ammonimento del questore, per arginare gli effetti delle condotte già in essere. Eppure sono ancora troppo pochi. La legge fornisce, e questo è molto importante, una precisa definizione di cyberbullismo (art. 1, commi 1 e 2) come “... qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di..