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AssegnofamiSono di nuovo qui… dopo un lungo e meritato periodo di riposo.

La presenza in studio di una collaboratrice in dolce attesa mi ha suggerito di fornire indicazioni relative ad una misura di sostegno, prevista dall’INPS per i nuclei familiari con figli minori, della quale, per quanto ho avuto modo di verificare, non tutti sono a conoscenza: l’assegno temporaneo.

L’assegno temporaneoè una prestazione transitoria, adottata in attesa della completa attuazione dell’assegno unico che, dal 2022, riordinerà e, …forse, semplificherà le misure a sostegno dei figli; è valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 ed è  destinata ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti. L’assegno spetta, infatti, ai nuclei familiari con figli minori a carico,inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivoche non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), quali i lavoratori autonomi, i disoccupati, i coltivatori diretti, i titolari di pensione da lavoro autonomo o tutti quei nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF. La prestazione risulta compatibile con il Reddito di cittadinanza

L’assegno temporaneo è, quindi, incompatibile con gli assegni familiari. L’incompatibilità vale anche se a ricevere gli assegni familiari non è il richiedente la misura ma l’altro genitore, e anche se il nucleo familiare non percepisce gli ANF pur avendone i requisiti. L’INPS effettua i controlli non solo su eventuali domande presentate per gli assegni familiari, ma anche sul tipo di lavoro svolto dai genitori del nucleo familiare richiedente. 

Il diritto alla percezione dell’assegno decorre dalla data di presentazione della domanda, a meno che la stessa non venga presentata entro il 31 ottobre 2021; in questo caso si ha diritto anche agli arretrati dal 1 luglio 2021. La proroga al 31 ottobre, rispetto alla scadenza del 30 settembre 2021, è stata di recente approvata in Consiglio dei Ministri.

L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEEIn particolare è differente a seconda che nel nucleo siano presenti uno o due figli minori; nel caso siano presenti almeno tre figli minori l’importo è maggiorato del 30%. L’assegno spetta nella misura piena di  167,50 per ciascun figlio (che diventano € 217,80 in caso di nuclei numerosi) conISEE fino a € 7.000,e si azzera per ISEE superiori alla soglia massima di € 50.000.

Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di € 50,00 euro per ciascun figlio minore con disabilità.

Nel caso in cui il nucleo familiare risulti già titolare di Reddito di Cittadinanza, l’assegno temporaneo viene calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare. I beneficiari di Reddito di Cittadinanza non dovranno presentare domanda, poiché la quota spettante sarà corrisposta automaticamente dall’INPS sulla carta di pagamento.

Il richiedente l’assegno temporaneo, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;

essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;

essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

L’assegno temporaneo è pagato mensilmente dall’INPS tramite accredito su conto correntebonifico domiciliato presso l’ufficio postalecarta di pagamento con IBAN o libretto postale intestato al richiedente.

Il pagamento è effettuato al genitore richiedente che convive con il minore. Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati, con affido condiviso, l’assegno può essere diviso al 50% tra i due genitori, salvo accordo tra gli stessi per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente.

La domanda può essere presentata fino al 31 dicembre 2021, attraverso il  portale web dell’INPS utilizzando le proprie credenziali, chiamando il contact Center integrato al numero verde 803 164 o al numero 06 164 164, oppure, scelta vivamente consigliata, rivolgendosi ai patronati che erogano il servizio gratuitamente.

GIOVANNI MATTUCCI

 

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