Tutto ci dà fastidio. Il pianto di un bambino, il vociare dei vicini di ombrellone, quelli che giocano a biliardo, le formiche, le zanzare, i negri, i poveri, i fuochi di artificio, la fila dappertutto, e anche la naturale musica alta di una discoteca. Neppure se ne parlerebbe se Il turismo della notte , pur in crisi, non valesse in Italia 7,5 miliardi di euro. Questo è il contributo in termini economici dell’offerta turistica italiana legata a locali e al divertimento serale che fa bene al Pil e alle casse di ogni comune turistico. L’intrattenimento danzante da sempre è una forma del saper fare turismo in modo sano, sicuro e divertente. E non può esistere discoteca senza musica alta, senza giovani, senza schiamazzi. Comune, Arta, tecnici, specialisti si possono inventare quello che vogliono. La musica di uno chalet non si può miracolosamente bloccare sulla soglia d'ingresso . Se non spegnendo gli impianti. Questa è la realtà. Qualcosina possono fare i pannelli abbatti rumore, qualcosa fa il concentrare la musica al centro pista, ma il problema resta.
A nostro avviso in un paese civile, le regole della tolleranza, della civile convivenza e del rispetto per gli altri dovrebbero essere regole acquisite senza bisogno della minaccia di sanzioni penali. E questo vale per tutti i tanti rumori notturni provocati, specie nelle zone della movida, dai tanti locali pubblici con musica, canti, urli degli avventori. Ci sembra evidente che d’estate, in queste zone, che vivono di turismo debba esserci una certa tolleranza e, proprio per questo, la legge assegna ai Comuni il compito di regolamentare gli orari di queste attività e, nel contempo, fissa alcuni limiti massimi di rumore, in decibel. Cosa molto difficile da controllare . Eppure, ogni estate le denunzie per rumori molesti notturni si moltiplicano. I limiti massimi da non superare sono fissati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 con sanzione amministrativa pecuniaria fino a 5000 euro in caso di inosservanza. Ne consegue che ” l’attività di un bar regolarmente autorizzato dall’autorità amministrativa a rimanere aperto fino a tarda notte e all’uso di strumenti musicali e di diffusione sonora, va classificata come esercizio di un ‘mestiere rumoroso’, in quanto l’uso di tali strumenti è strettamente connesso e necessario all’esercizio dell’attività autorizzata, con la conseguenza che il superamento, mediante gli strumenti stessi, dei limiti massimi o differenziali di emissione del rumore integra l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447″ (Cassazione, sez. 3, n. 34920 del 18 agosto 2015).
Ma, a questo punto, sorge un problema: se il superamento dei limiti, infatti, è facilmente accertabile tramite un fonometro -oggi anche su app per telefonini - come si prova il disturbo alla quiete pubblica? La Cassazione non ha dubbi: “Le sole dichiarazioni rese dai denuncianti sono sufficienti a sostenere l’accusa in assenza di ulteriori indagini di riscontro, anche di natura fonometrica in ordine al reato di cui all’art. 659 cod. pen. perché la sussistenza del reato in questione può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova….” (Cass. sez. 3, n. 37097/ 2015). Ma se chiedessimo ai 2000 giovani che affollano una discoteca questi avvertirebbero disturbo? Nel prendere ogni decisione il Comune di Tortoreto valuta la volontà di questi giovani -e meno giovani - turisti ? Si vuole trasformare Tortoreto in una città per vecchi e bambini tipo Giulianova che infatti è turisticamente morta o si vuol concedere uno spazio al divertimento com ad Alba.
Leo Nodari