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sequestroControlli a tappeto da parte della Tenenza di Roseto nei confronti di esercizi commerciali che vendono dispositivi vari connessi all’emergenza pandemica in corso.
Nello specifico, i controlli sono stati rivolti nei confronti di 3 imprese operanti in Pineto e Tortoreto, nell’ambito del commercio all’ingrosso e al dettaglio di detti dispositivi ed hanno consentito di sequestrare: 8.800 mascherine “chirurgiche”, ritenute non sicure in quanto prive del relativo “fascicolo tecnico” e di “autocertificazione sostitutiva”; 5.519 litri di prodotti antisettici/disinfettanti (ipoclorito di sodio), contenuti sia in cisterne che in 3.279 confezioni oltre a 63.000 etichette esplicative del prodotto.
In quest’ultimo caso i flaconi e le taniche contenenti disinfettanti e gel igienizzanti, confezionate per la vendita, pur riportando sulle etichette esplicative la dicitura “Antisettico e Disinfettante” e il pittogramma raffigurante una croce di colore rosso, risultavano prive della prescritta autorizzazione del Ministero della Salute.
Per i dispositivi di protezione individuale, invece, i Finanzieri hanno rilevato una sostanziale difformità tra quanto indicato nel certificato di conformità (esibito dagli esercenti e scritto in lingua inglese), riconducibile al modello EAR-HANGING per lo standard EN 149:2001 + A1:2009 e quanto riportato sia sulle scatole della confezione che sulle mascherine esaminate. Inoltre, entrambe, sono risultate prive dell’indicazione dei modelli di “maschera EAR-HANGING” riportati invece sui predetti certificati.
A tal riguardo, si specifica che le mascherine chirurgiche sono un dispositivo medico assoggettato alla legislazione di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, mentre i Dispositivi di Protezione Individuale sono assoggettati alla normativa di cui al D.Lgs. 04 dicembre 1992 n. 475.
In conseguenza delle predette irregolarità e omissioni si è proceduto al sequestro amministrativo delle mascherine rinvenute, ai sensi dell’art. 13 della Legge 24 novembre 1981 nr. 689.
Nei confronti di ciascun responsabile, segnalato per competenza alla Prefettura di Teramo, è stata contestata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 21.400,00 euro ad un massimo di 128.400,00.
Diversa invece la normativa per il liquido igienizzante in base alla quale tutti i prodotti che vantano in etichetta un’azione di disinfezione sono classificabili come prodotti biocidi e possono essere posti in commercio solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione alla commercializzazione da parte del Ministero della Salute o della Commissione Europea.
Per tali prodotti, dunque, si è proceduto al sequestro penale, ai sensi dell’art. 354 c.p.p., con conseguente denuncia all’A.G. dell’amministratore delegato della società, per violazione dell’art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio).