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tancrediPossibilità di concordare un abbattimento dei debiti fiscali, compresa l’Iva, nell’ambito delle procedure concorsuali. L’imprenditore in stato di crisi che propone ai creditori un piano di concordato preventivo può proporre, con lo stesso piano, il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei contributi previdenziali. L’imprenditore soggetto a concordato preventivo potrà proporre l’abbattimento di tutti i crediti erariali (oltre che, come detto, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi oneri accessori) in funzione dell’effettiva capienza del proprio patrimonio, sulla base di una relazione giurata di un professionista qualificato e pur sempre nel rispetto dell’ordine delle cause di prelazione. La chance si estende a tutti i crediti erariali, Iva compresa, nonostante l’imposta sul valore aggiunto sia assoggettata a vincoli di indisponibilità da parte dell’Unione europea. Ciò in quanto, come del resto ammesso dalla stessa Corte di giustizia Ue (sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14) il mancato recupero dell’intero ammontare dell’imposta è da considerarsi compatibile con il diritto comunitario laddove risulti, da un’attestazione di un professionista indipendente, che l’erario non potrebbe ottenere un pagamento maggiore in caso di fallimento. La novità è contenuta in un emendamento alla Manovra presentato dal deputato di Area Popolare Paolo Tancredi e approvato dalla commissione bilancio della camera in una nuova formulazione. La proposta di modifica prevede, nell’ipotesi di crediti erariali privilegiati, che, in caso di proposta di abbattimento, l’importo residuo venga degradato al rango di credito chirografario e inserito in un’apposita classe ai fini del voto, in modo da assicurare all’erario la legittimazione ad opporsi all’omologazione del concordato per ragioni di non convenienza della proposta. L’espressione del voto sul credito tributario spetterà all’Agenzia delle entrate, indipendentemente dal fatto che i crediti siano stati o meno affidati o consegnati all’agente della riscossione.