PASQUALE DI FERDINANDO: «L'IVA SULLA TIA NON E' DOVUTA»
Con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva. La sentenza non ha valore normativo, ma dà maggiore rilevanza alle richieste di rimborso, anche se dal momento che le sentenze non sono legge, la restituzione dei soldi non sarà automatica. Lo scrive in una nota il presidente dell'Associazione Robin Hood, Pasquale Di Ferdinando che prosegue:
«La sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 ribadisce un’ovvietà: l’Iva sulla Tia (tassa rifiuti) non è dovuta perché si tratta di un tributo. Questa dichiarazione si somma alle già tantissime sentenze di vario grado che ci sono state nel nostro paese dal 2009. Ricordiamo che la sentenza 238 del 2009 della Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), quindi non assoggettabile a Iva. Dopo tale sentenza alcuni Comuni avevano concesso i rimborsi, altri no; alcuni Comuni continuavano ad applicare l’Iva e altri no. Da allora l'iva non viene più applicata. Dunque si tratta di una cosa risalente ad oltre cinque anni fa.
Ricordiamo a tal proposito che era relativa alla TIA applicata in pochi comuni in Italia.
Ricordiamo l'impegno solenne del Sindaco di Teramo che invio una lettera a tutte le famiglie di Teramo, ad oggi non si hanno notizie», conclude Di Ferdinando.