CRISI AL COMUNE DI TERAMO/ PRIMOLI: «IL COMMISSARIO E' L'UNICA SPERANZA PER LA NOSTRA CITTA'»
In questi giorni si assiste ad un profluvio di dichiarazioni e di prese di posizione relative alla situazione venutasi a determinare nel Comune di Teramo a seguito delle dimissioni presentate da Maurizio Brucchi. Sono numerose le note nelle quali traspare preoccupazione per quello che viene definito «lo spettro» del commissariamento. Sono pochi gli attori politici che hanno realmente coscienza della realtà delle cose. Fra questi, il consigliere Gianluca Pomante che nel suo comunicato ha fornito una visione assai lucida della questione.
Facciamo quindi un po’ di chiarezza su ciò che la legge dispone in merito. E quando si parla di «legge» si intende il testo unico degli enti locali (TUEL), ossia il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il comma 3 dell’articolo 53 dispone che a seguito delle dimissioni presentate dal Sindaco, indirizzate al Consiglio Comunale, si ha un lasso di tempo di venti giorni perché queste divengano efficaci e irrevocabili. Nel frattempo, al Sindaco e al Consiglio spettano soltanto poteri limitati all’ordinaria amministrazione.
Spirato il termine dei venti giorni senza che vi sia stata revoca delle dimissioni, queste diventano efficaci e l’intera Amministrazione decade. Perché avvenga questo, occorre un decreto di scioglimento (emanato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri), dietro proposta del Ministro dell’Interno e previa istruttoria avviata dal Prefetto di Teramo. Il decreto di scioglimento deve necessariamente intervenire entro il termine di novanta giorni.
Nel frattempo, tutti gli incarichi fiduciari conferiti dal Sindaco, tutti gli incarichi a contratto, tutti gli uffici a diretto supporto degli organi politici, nominati in via diretta, decadono definitivamente. Una copiosa giurisprudenza in materia (sentenza del 4 aprile 2006 n. 118 del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche e sentenza del 28 maggio 2005 n. 178 del Consiglio di Stato), tra l’altro, conferma questa tesi.
Il Prefetto nella sua istruttoria, entro il termine di novanta giorni e in attesa del decreto di scioglimento del Consiglio, nomina ai sensi del comma 7 dell’articolo 141 un Commissario Prefettizio, che in genere è un alto funzionario appartenente alla carriera prefettizia, per la provvisoria amministrazione del Comune.
Una volta emanato il decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un Commissario Straordinario che porti il Comune sino alle nuove elezioni. Formalmente figure distinte, il Commissario Straordinario in genere è la stessa persona del precedente Commissario Prefettizio: «di norma, la gestione del Comune, affidata al Commissario Prefettizio, continua con il Commissario Straordinario nella stessa persona scelta dal Prefetto per la gestione provvisoria», così come ribadisce la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia del 21 marzo 2008 n. 672.
I poteri spettanti al Commissario sono assolutamente identici a quelli spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale: l’unica differenza è che il Commissario accentra in sé i poteri di questi tre organi. Il Commissario può assumere qualunque provvedimento, ordinario e straordinario, senza alcuna limitazione. Può istituire tributi, disporre opere pubbliche, assumere personale, nominare rappresentanti del Comune in seno a consigli di amministrazione di società e partecipate, conferire incarichi. Nessun limite legato all’ordinaria gestione, quindi.
Questo dispone la legge. Tutto il resto, compresi i timori di «gestione limitata all’ordinario» o le definizioni di «spettro» legate alla figura del Commissario, non sono soltanto infondati… ma semplicemente contrari alla legge e alla realtà delle cose.
Alcide De Gasperi ebbe a dire che «la politica equivale a realizzare». E la previsione legislativa del commissariamento degli enti locali, ipotesi ovviamente patologica del funzionamento degli organi elettivi, risponde proprio alla logica della salvaguardia delle istituzioni a fronte di crisi che la stessa politica spesso determina.
Per questa Città, vittima di una politica incapace di «realizzare», ed è proprio questa la patologia, probabilmente il commissariamento rappresenterà l’unico, autentico momento di vera politica. E alla luce di ciò, proprio perché la politica teme il Commissario come la peste, chi ama questa Città non può non essere favorevole al commissariamento del Comune. Tutto il resto è pura propaganda. Niente di più.
Fabrizio Primoli