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Cosa sta accadendo all'Arap? Se lo domanda la Uil che ha anche chiesto in queste ore una commissione regionale di controllo visto che la Regione non risponde alle missive inviate nei mesi scorsi e dal momento che il sindacato ha scoperto consulenze per oltre un milione di euro e l'intenzione da parte dell'ente di mandare a casa 31 persone sulle 120 in organico in tutta l'Abruzzo senza alcun motivo, ridimensionando la sede di Teramo che era l'uncia in "attivo" e che ha portato profitti alla Regione per 800 mila euro. GUARDA L'INTERVISTA AD ALFIERO DI GIAMMARTINO         LA LETTERA ALLA REGIONE           Teramo/ Avezzano 31 maggio 2017 Oggetto: Azienda Regionale Attività Produttive -ARAP-. Licenziamento collettivo per riduzione del Personale .Richiesta Audizione. Richiesta per la verifica dello stato di attuazione e degli scostamenti rispetto agli indirizzi e obiettivi assegnati. Richiesta per l'adozione delle opportune azioni correttive anche con riferimento ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’Ente.   Raccomandata R.R., anticipata a mano -Al Signor Presidente della Commissione di Vigilanza del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, Dott. Mauro FEBBO -Al Signor Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo Dott. Giuseppe DI PANCRAZIO - Al Signor Presidente della III COMMISSIONE - Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive- della Regione Abruzzo, dott. Lorenzo BERARDINETTI -Al Signor Responsabile dell'Ufficio Controllo Ispettivo Contabile Enti Regionali e Società Partecipate della Regione Abruzzo, Dott.ssa Daniela DI STEFANO -Al Signor Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo Dott. Stefano FRATICELLI -Al Signor Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ARAP Abruzzo Dott. Massimo MILAZZO -Al Signor Presidente della Regione Abruzzo Dott. Luciano D'ALFONSO -Al Signor Vice Presidente della Regione Abruzzo Dott. Giovanni LOLLI LORO SEDI   Questa Organizzazione Sindacale, in quanto parte sindacale della avviata procedura di licenziamento promossa dall'Azienda in questione, finalizzata alla riduzione del personale pari a 31 eccedenze, preliminarmente: RICORDATO che, durante lo svolgimento degli incontri sindacali, avendo rilevato diverse anomalie ed incongruenze sia in ordine ai principi ispiratori, che agli ambiti giuridici presi a riferimento, nonché alle metodologie introdotte, oltre a far rilevare l'inefficiente realtà organizzativa, peraltro foriera di spese incontrollate, suggeriva la necessità di avviare le procedure di mobilità del personale interessato, introdotte dall’art. 1, commi 563-568, legge n. 147/201: ciò perché la riallocazione dei dipendenti in esubero veniva individuata come una questione centrale ai fini del buon esito di tale operazione, anche in considerazione dei riflessi occupazionali sottostanti; -che, a riguardo, fermo restando il divieto di attuare processi di mobilità fra la partecipata e l’Ente controllante (l’articolo 7, co. 8, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, ha integrato la lett. a del citato co. 568-bis, l’istituto della mobilità del personale delle partecipate è stato esteso ai consorzi), appare evidente che le esigenze sottese alla riallocazione del personale in eccedenza -totale o parziale-, sarebbero state di spettanza della Regione Abruzzo -in quanto ente controllante-, la quale Regione, in prima battuta, avrebbe dovuto provvedere alla riallocazione medesima nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dalla stessa Regione Abruzzo o dai suoi enti strumentali (art. 1, co. 565 e 566, l. n. 147/2013); RITENUTO, in via preliminare, doveroso richiamare all'attenzione delle LL.SS che l'organismo di cui si parla -ente pubblico economico-, espressione di una realtà organizzativa inefficiente e da anni in perdita, oltre che caratterizzata da mala gestio, siccome sottoposto a controllo pubblico, avrebbe dovuto essere fatto oggetto di obiettivi e vincoli protesi ad una maggiore effettività dei controlli, in relazione ai risultati della gestione; ATTESO che, a proposito dell'accantonamento di risorse per perdite reiterate e connesso perimetro del controllo, nelle more della piena attuazione dei principi del consolidamento, introdotte nelle linee di indirizzo per il passaggio alla nuova contabilità armonizzata, LA CORTE DEI CONTI ha richiamato l’attenzione degli enti territoriali sull’obbligatoria costituzione, nel bilancio di previsione 2015, di un fondo vincolato in caso di perdite reiterate nelle aziende speciali, nelle istituzioni e nelle società partecipate (articolo 1, commi 551e 552, legge n. 147/2013; trattasi di norme a carattere prudenziale, dirette ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio). In tal senso, gli accantonamenti sarebbero tesi a favorire una strategia di consolidamento dei conti delle Amministrazioni pubbliche, secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a garantire una corretta verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Corte Costituzionale, sentenza n. 40 del 2014). Come per il bilancio consolidato, è ampio il perimetro di applicazione delle disposizioni sugli accantonamenti (comprende aziende speciali, istituzioni e società, indipendentemente dalla quota di partecipazione pubblica, di maggioranza o di minoranza, diretta o indiretta) VALUTATO che, rimanendo nello specifico tema, il presupposto di applicazione della norma è individuato nella presenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di un risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente partecipante (articolo 1, comma 551, legge n. 147/2013, società di capitali, fondazioni, consorzi, enti e organismi strumentali, etc, nate per soddisfare bisogni o interessi collettivi). Mentre, a regime, l’importo accantonato nel bilancio di previsione dovrebbe essere equivalente al risultato negativo non immediatamente ripianato, in proporzione alla quota di partecipazione DATO ATTO che, secondo la magistratura Contabile, all'interno del perimetro del consolidamento, i dati normativi di cui sopra sono applicabili nei confronti di tutti gli organismi partecipati (aziende speciali, istituzioni, fondazioni, consorzi e società), avuto riguardo al loro rilevante impatto sui conti degli enti territoriali. -che, d'altra parte, è sintomatica della riferita tendenza inclusiva la definizione dell’articolo 148-bis, comma 2°, del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui “le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”. Si fa riferimento, in particolare, alle richiamate norme sulla costituzione del fondo vincolato per perdite reiterate, che includono aziende speciali ed istituzioni, oltre alle società, ed a quelle sulla mobilità del personale; ************ Ora, una volta tratteggiati alcuni profili di carattere preliminare, di interesse generale, e prima ancora di entrare nel cuore delle questioni specifiche da sottoporre al vaglio delle LL.SS., si ritiene utile ripercorrere l'excursus formativo degli atti che hanno caratterizzato la vicenda in trattazione -in parte già in possesso della Commissione di Vigilanza-, per agevolare una migliore valutazione. Quindi, una prima ponderazione andrebbe dedicata ai contenuti della segnalazione da parte di questo Sindacato del 15 febbraio 2017, avente per oggetto “Azienda Regionale per Attività Produttive- Richiesta indagine straordinaria. Richiesta di una dedicata ispezione tesa all'accertamento dei fatti e alla ricerca di eventuali responsabilità”, con la quale venivano evidenziate presunte anomalie in ordine a: 1- alla gestione Commissariale che avrebbe aggravato la sostenibilità economica dell’Azienda attraverso il ricorso costante a professionisti esterni seppur in presenza di professionalità adeguate all’interno dell’Azienda, per un importo complessivo di circa un milione e quattrocentomila euro; 2- alla nomina presuntivamente illegale di una figura apicale di carattere gestionale (Direttore Generale) in quanto non prevista dall'ordinamento di riferimento (statuto approvato con legge Regionale n. 23 del 29 luglio 2011), il cui costo ammonta a 120.000 euro annui; 3- alla carta di credito del Commissario e/o Presidente e suo eventuale utilizzo; 4- all'incarico del sub commissario -dott. L.Fusco-, e relativi emolumenti percepiti; 5- la spesa sostenuta per l'affitto dei locali di Cepagatti, 81.000,00 annui (in assenza di attivazione di una qualche procedura di evidenza pubblica), oltre alle spese logistiche (lavori di manutenzione, trasloco, ecc), davvero superflua in considerazione delle disponibilità di idonei locali di proprietà dell’ARAP siti nel territorio regionale, perfettamente agibili e funzionali. Mentre, sotto il versante delle richieste, la segnalazione de qua proponeva l'attivazione di un procedimento di indagine al fine di verificare gli eventi in sé e gli effetti di criticità generati e, aspetto più importante, il comportamento e le condotte gestionali mantenute dall'organo di governo; vale a dire, l'accertamento di presumibili violazioni di regole di condotta amministrativa, ovvero, di contro, il rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, speditezza, economicità, pubblicità e trasparenza, oltre che dai principi di legalità, e di buona amministrazione e imparzialità. In secundis, valutazioni ed approfondimenti andrebbero seriamente operati sulla scorta delle dichiarazioni rese dal Presidente Leombroni in sede di audizione innanzi alla Commissione Consiliare di Vigilanza della Regione Abruzzo, così come risulta dal relativo resoconto, ed in particolare: a) ai temi della acquisizione in possesso del 49% della società CON.I.V. (operante nel campo dei servizi ecologici e del risanamento ambientale; ne sono soci il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Vastese e la società Di Vincenzo Dino & C. S.p.A., che ha incorporato per fusione la Società SIPES S.p.A.), con relativo assorbimento di 34 unità lavorative; b) all'argomento relativo alla situazione debitoria e le mancate e/o inefficienti azioni di recupero dei crediti; c) alla materia riguardante il costituendo laboratorio analisi; d) l'esercitazione dialettica riferita all'idea melodica connessa al “mondo vero” di provenienza dell'audito. Mentre, al di fuori del contesto della citata audizione, si ritiene doveroso sottoporre all'attenzione delle LL.SS. la questione concernente i compensi e gli emolumenti riconosciuti a favore del citato Leombroni, in qualità di Commissario, prima e Presidente, poi, dell'ARAP. Sotto questo versante, dovrà farsi riferimento al Decreto di nomina del Presidente del Consiglio Regionale n. 45 del 6 dicembre 2016, relativo alla nomina dei tre componenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Regionale della Aree Produttive -ARAP-, esecutivo a norma di legge in quanto regolarmente pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo e non oggetto di ricorso giurisdizionale. Ebbene il citato decreto, richiamando la normativa di riferimento (articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone che l'incarico a personale in quiescenza è a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi di spese debitamente rendicontate e corrisposti nei limiti fissati dall'organo componente dell'amministrazione interessata) ed in ossequio alle ultime due circolari ministeriali disciplinanti la materia (c/d circolari Madia), ha stabilito che a favore del Presidente nominato, poiché in quiescenza, venisse riconosciuto “esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio”. Per quanto attiene, invece, la tematica concernente “i compensi” , gli organismi in indirizzo nei limiti delle competenze possedute, vengono formalmente invitate, ad esercitare, nelle modalità e con gli strumenti ritenuti più congrui, l'attività di controllo sia in forma di indirizzo, e di monitoraggio economico, patrimoniale e finanziario, sia in termini di verifica, nonché a fornire ragguagli e notizie afferenti le spese eventualmente rimborsate, nonché il loro riflesso ai fini dell'imposte dirette ed indirette, ed ancora la elencazione dei documenti giustificativi delle eventuali spese che si sono rese necessarie. A riguardo, gioverà ricordare che, secondo le regole generali che disciplinano la materia, un qualsiasi Amministratore, a regime del criterio del “piè di lista”, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, in quanto ammissibili, sarebbe tenuto a presentare delle “note spese”, tutte dettagliate, sottoscritte e documentate; diversamente, cioè qualora il rimborso avvenisse in forma forfettaria, non sarà richiesta alcuna documentazione, ma l'eventuale compenso concorrerà a formare il reddito del percipiente e sarebbe assoggettabile a ritenuta di acconto, senza contare, poi, che, ai fini della deducibilità fiscale, le “pezze giustificative” dovrebbero risultare in linea con le normative di riferimento. ********* Quanto sopra posto, ricordato ed argomentato, fermo restando le richieste formulate, questa Organizzazione Sindacale propone all'attenzione di tutti gli intestatari, ciascuno per la propria parte e competenza, per le iniziative che si vorranno assumere, in quanto ritenute opportune, tornando alle dichiarazioni rese dal Presidente Leombroni in sede di audizione innanzi alla Commissione Consiliare di Vigilanza della Regione Abruzzo, limitatamente all'argomento relativo alla situazione debitoria e le mancate e/o inefficienti azioni di recupero dei crediti (lettera -b del capitolo precedente), di significativa importanza, almeno sotto il profilo dell'elemento psicologico, appaiono le motivazioni addotte, qui di seguito, seppur in stralci, riportate: “ Vi faccio un esempio che è emblematico di questa problematica: la città di Avezzano sversa... milioni di metri cubi di acqua l'anno nel depuratore consortile di Pozzillo che è di proprietà dell'ARAP. CAM ha 82/83 milioni di debiti. Non paga un centesimo per queste attività che fa.... questi non hanno proprio i soldi per pagare....Ero venuto proprio per parlare con l'Assessore alle attività produttive e con il Presidente per spiegare che questa situazione è di una delicatezza politica estrema perché non posso chiedere il fallimento del CAM perché CAM rappresenta 33 Comuni marsicani. SASI rappresenta 92 comuni del basso chietino. Significa che sicuramente 92 Sindaci andranno verranno in Regione andranno dal Presidente, andranno dai singoli referenti a dire ma Leombroni è matto che ci viene a chiedere il fallimento ?......”. Ora, senza entrare nel merito delle motivazioni addotte e delle connesse affermazioni di principio, di per sé sintomatiche, al netto di ulteriori considerazioni, a questa Organizzazione Sindacale, in ordine agli aspetti critici della gestione amministrativa della predetta attività di recupero, non è dato conoscere le attività eventualmente poste in essere circa la tempestività nella gestione dell'insoluto, i possibili vizi o errori nella gestione delle attività burocratiche, la determinazione del debito non corretta o non aggiornata, dovuti all'assenza di processi e modelli consolidati oltre che di risorse specializzate e dedicate; parimenti sconosciuti rimangono le ragioni che avrebbero determinato l'eccessiva dilatazione dei tempi di recupero, oltre alla performance di recupero, presuntivamente bassa. In sostanza, oltre alla probabile sussistenza di criticità strutturali della gestione del credito, non si hanno notizie circa l'esistenza di criticità interne che incidono direttamente sul lato umano dell'attività di riscossione, consistenti nella innata avversione del debitore al pagamento dei debiti ritenuti ingiusti e non dovuti, che spesso si traducono in una marcata perdita di consenso e legittimazione per le scelte operate da parte della collettività. Mentre, rimangono ignote le eventuali attività di recupero crediti in forma stragiudiziale da parte dell'ARAP, almeno nelle fasi fondamentali di sollecito in via epistolare (redazione e spedizione a mezzo posta di una lettera di sollecito, con cui si informa il debitore dell'esistenza dell'insoluto e lo si invita ad effettuare il pagamento in un termine prestabilito), di sollecito in via telefonica, di esazione domiciliare con l'obiettivo di trovare una composizione bonaria della controversia. Senza contare, poi, che l'attività di recupero crediti potrà utilmente proseguire anche successivamente in sede giudiziale, utilizzando gli ordinari strumenti previsti dal codice di procedura civile per ottenere il provvedimento giudiziale che obblighi il debitore al pagamento di quanto dovuto. Sempre dal resoconto consiliare di cui sopra provengono notizie in merito ad un costituendo laboratorio analisi (lettera -c sub supra), anche attraverso l'acquisizione da parte di ARAP di imprecisate risorse strumentali, per lo più costituite da una serie di apparecchiature scientifiche e di laboratorio, appartenenti al patrimonio della Regione Abruzzo e dislocate presso gli uffici regionali del Dipartimento dell'Agricoltura. A proposito, questo Sindacato ignora se la particolare acquisizione a cui si fa riferimento sia stata realizzata, o meno, attraverso le procedure standardizzate della gestione del patrimonio vigenti nella Regione Abruzzo, protese a soddisfare contemporaneamente le necessità contabili e inventariali, fiscali, di controllo e di rendicontazione; parimenti se sia stato, o meno, introdotto all'interno di un processo che avrebbe consentito alla Regione Abruzzo di potenziare, accrescendolo, il numero di strumenti ed apparecchiature scientifiche da destinare all’attività istituzionale, volta a garantire il mantenimento, la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio , ovvero se la medesima acquisizione sia stata, o meno, effettuata mediante contratto di compravendita, oppure in locazione passiva mediante stipula di un contratto di locazione o di concessione; ovvero ancora, se l'appropriazione di cui si parla sia, o meno, frutto di un processo alienativo mediante contratto di compravendita, o di locazione, di concessione, di comodato attivo, mediante stipula di apposito contratto. Insomma, per riassumere, non è dato sapere se l'evento appropriativo a quo si è verificato nel rispetto e secondo i criteri previsti dal vigente regime giuridico, e quindi a fronte di propedeutici atti amministrativi, oppure sulla scorta di estemporaneità gestionali di dubbia legalità. Per rimanere nel tema, quello che, invece, si conosce è che le apparecchiature e le strumentazioni scientifiche oggetto di attenzioni da parte dell'ARAP, venivano utilizzate -e quindi destinati allo svolgimento di un pubblico servizio-, dal Dipartimento Sviluppo Rurale e dell'Agricoltura della Regione Abruzzo, attraverso i rispettivi servizi tecnici di supporto agricolo, all'interno del “programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”, ai fini di tutelare la salute umana e per la salvaguardia dall'inquinamento, con particolare riferimento ai nitrati di origine agricola. Il costo delle apparecchiature e le strumentazioni prelevate nelle sedi di Teramo e di Avezzano ammontava a circa 230.000/270.000 euro. Relativamente ai contenuti riportati alla lettera d), quelli cioè riferiti all'esercitazione dialettica connessa all'idea melodica di appartenenza al “mondo vero” di provenienza dell'audito (rectius: “vengo dal mondo vero, non veniamo dal mondo degli enti pubblici”), intanto devesi osservare come il Geometra Leombroni sia cresciuto e pasciuto all'interno degli enti pubblici, avendo in più occasioni rivestito incarichi dirigenziali e senza essere in possesso di laurea specialistica. Ciò precisato, e posto che una siffatta affermazione potrebbe risultare congrua qualora appartenesse a tutte le persone baciate dal successo nel mondo degli affari, dovrà concettualmente risultare chiaro che coloro che provengono dal mondo degli enti pubblici non possono essere trattati e/o considerati come dei ritardati mentali, ritenendoli incapaci di agire concretamente nel mondo reale, “vero”, appunto. Ora, a prescindere dall'appartenenza dei vari mondi – vero, o presunto tale, di mezzo, o di lato, di sotto, o di sopra-, rimane la considerazione che la provenienza dagli enti pubblici debba essere meritevole di ogni positiva considerazione e motivo di orgoglio per gli appartenenti. Rimane, altresì, considerato che all'interno del “mondo degli enti pubblici” le persone e le regole vanno sempre rispettate, e ciò indipendentemente dalla provenienza da altri mondi. ************ E sempre a margine delle dichiarazioni fornite dal Presidente ARAP in sede di audizione, si è appreso che “.. c'è in atto anche un'attività di audit della Regione” , evidentemente da parte dell'Ufficio preposto al controllo ispettivo contabile della Regione Abruzzo, ragione per la quale viene inoltrata la presente segnalazione al Signor Responsabile del predetto Ufficio, con preghiera di valutare anche i rilievi mossi nella precedente segnalazione – qui allegata in copia-, quella del 15 febbraio 2017, ed in aggiunta: - della sussistenza di atti di avvio per le procedure di mobilità del personale ARPA; -della sussistenza di un Piano Triennale del fabbisogno del personale, con annesso funzionigramma e declaratoria dei profili professionali; -dell'acquisizione di endogene società; -il rispetto delle normative vigenti per le assunzioni sin qui operate da parte di ARAP a qualunque titolo e per qualsiasi ruolo; -il rispetto delle normative vigenti in materia di acquisizione di beni e servizi; -le azioni, di qualsiasi natura, sin qui svolte dall'ARAP per il recupero dei crediti; - delle esposizioni bancarie ed eventuali contratti stipulati; -dell'esistenza di un piano economico di valenza triennale; -della sussistenza dei titoli amministrativi abilitanti l'acquisizione di beni strumentali appartenenti al patrimonio regionale; -l'adozione degli adempimenti del Decreto Legislativo 231/2001 Organismo di vigilanza. *********** Per quanto sopra argomentato, questo Sindacato, nel mentre formula richiesta di audizione, invoca l'espletamento di un'indagine interna di carattere amministrativo, anche con l'intervento del Collegio dei Revisori dei Conti, (quest'ultimo quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente); Restando inteso che le Autorità e gli Organismi destinatari della presente, vengono chiamati in causa, ciascuno per la propria parte e competenza, per una doverosa verifica delle misure idonee a consentire l'analisi ed il controllo dei costi derivanti e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni adottate, per individuare la corretta quantificazione delle conseguenze finanziarie e di spesa, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica sulla regolarità, nonché e soprattutto per l'individuazione di possibili responsabilità gestionali, in ragione del fatto che le supposte omissioni e/o ritardi, laddove accertate, potrebbero risultare consoni per la causativa dell'effetto di un diretto danno all'erario; mentre, le invocate indagini ed ispezioni, potrebbero, fra l'altro, fornire utili indicazioni in ordine alla attualità, alla certezza, alla concretezza e alla entità determinata e/o determinabile, del presumibile danno erariale sin qui patito; Per quanto sopra evidenziato, in assenza di soluzioni tese all'applicazione del principio di precauzione, i sottoscritti Giuseppe De Angelis e Alfiero Antonio Di Giammartino, nelle loro rispettive qualità di responsabili del Sindacato UIL FPL Regionale SIGNIFICANO Ad ogni effetto, al Signor Presidente della Regione Abruzzo, ed al Signor Presidente del Consiglio Regionale d'Abruzzo, in ossequio al principio di precauzione, al fine di fronteggiare la minaccia del verificarsi di ulteriori danni gravi per l'Ente e per la comunità amministrata, le, eventuali, responsabilità di qualsiasi natura da accertarsi nelle competenti sedi, per i fatti rappresentati e le criticità connesse e conseguenti. CON ESPRESSA AVVERTENZA che in difetto di tempestiva adesione a quanto sopra richiesto, allo spirare del trentesimo giorno dalla ricezione del presente atto si valuterà l'opportunità di trasmettere un dedicato esposto alla Procura contabile Regionale dell'Abruzzo della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, Legge n. 20/1994 e della Legge n. 639/1996, ai fini della responsabilità amministrativa per danno erariale. Con richiesta di esame e riscontro urgente. Giuseppe DE ANGELIS Alfiero Antonio DI GIAMMARTINO