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Dopo gli eventi  tragici accaduti a Torino, il Comune ha emanato un' ordinanza di divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie di vetro e lattine con validità su tutto il territorio comunale dalla data  odierna e fino al 24 settembre 2017, con orario dalle 21:00 alle ore 06:00 di ciascun giorno, su tutto il territorio comunale, comprese sagre e feste di tutti i quartieri e frazioni. Divieto anche per tutti i venditori compresi gli ambulanti come riportato nell' Ordinanza.   IL SINDACO PREMESSO che, come ogni anno, durante il periodo estivo l’Amministrazione Comunale, le Associazioni Culturali, i Comitati di Quartiere, le Pro Loco, le imprese commerciali e le singole persone fisiche organizzano eventi e manifestazioni in tutto il territorio comunale; CONSIDERATO che tali iniziative, tra cui la manifestazione più importante per la città di Teramo, la Coppa Interamnia, richiameranno, presumibilmente l’afflusso di una notevole quantità di cittadini e di turisti in tutte le aree interessate dalle manifestazioni; DATO ATTO delle indicazioni emerse in sede di riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica ove, in relazione ai noti fatti verificatisi a Torino, è stato chiesto al Comune di Teramo di ridurre al minimo durante le manifestazioni la circolazione di contenitori di vetro nell’ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, come a Torino, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in concreta fonte di rischio per l’incolumità pubblica; RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all’adozione di un provvedimento che preveda: Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine; L’obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori; Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico; RITENUTO di stabilire l’efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione e fino al 24 settembre 2017, con orario dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di ciascun giorno; CONSIDERATO che il divieto di cui sopra riguarda glie esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonchè gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche; VISTO l’art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; VISTO l’art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;   ORDINA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati: E’ fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l’obbligo, per l’esercente, di procedere preventivamente all’apertura dei tappi dei contenitori stessi; E’, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico; I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al 24 settembre 2017, con orario dalle ore 21:00 alle ore 06:00 di ciascun giorno; Il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo; Il divieto di cui al punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonchè gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;   AVVERTE L’inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell’art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i; DISPONE CHE La presente ordinanza è immediatamente eseguibile; La presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto, al Questore, al Comando dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza, al Comando di Polizia Municipale per la verifica della sua esatta osservanza. DISPONE ALTRESÌ Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Teramo per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell’Ente; Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico. INFORMA Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Aquila nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data. Dalla sede civica, addì 19 giugno 2017 IL SINDACO DOTT. MAURIZIO BRUCCHI