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Con DELIBERA N. 235/17/CONS AGEVOLAZIONI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 17 OTTOBRE 2016, N. 189, COME CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 2016 N. 229 L’AUTORITA PER LE COMUNICAZIONI HA EMANATO LE MISURE DI CONTRIBUZIONE PER LE AREE DEL CRATERE DELL’ITALIA CENTRALE.   LE AMMINISTRAZIONI LOCALI NON SEMBRANO INTERESSATE A FAR OTTENERE QUESTI BENEFICI AI PROPRI CONCITTADINI, CREANDO UN CICLO VIRTUOSO PER L’ECONOMIA LOCALE, SI LIMITANO A PUBBLICARE SUL PROPRIO SITO UNA BREVE NOTA E LA DELIBERA.   PER I LIBRI GRATUITI RISCONTRIAMO IL DATO DI SOLE 216 DOMANDE A FRONTE DI FORSE UN MIGLIAIO DI POTENZIALI AVENTI DIRITTO, I BENEFICIARI ERANO LIMITATI, MOLTI A QUASTO PUNTO POSSIAMO AFFERMARE LA MAGGIORANZA NON HA AVUTO L’INFORMAZIONE CORRETTA PER ACCEDERE.   L’ASSOCIAZIONE ROBIN HOOD HA INTERESSATO NELLA GIORNATA DI IERI IL CORECOM NELLA PERSONA DEL PRESIDENTE DOTT. FILIPPO LUCCI CHIEDENDO UN SUO INTERVENTO ED HA INDETTO PER OGGI LA CONFERENZA STAMPA PER LANCIARE UNA INFORMATIVA FONDAMENTALE PER OTTENERE I BENEFICI.   NON VOGLIAMO CHE SI RIPETANO SITUAZIONI PER CUI I PIU’ INFORMATI E GLI AMICI DEGLI AMICI OTTENGONO ED I SEMPLICI CITTADINI RESTANO AL PALO, DENUNCIA PASQUALE DI FERDINANDO, IN QUESTO CASO ANCHE PER LE IMPRESE E’ IMPORTANTE.   INVITIAMO I CITTADINI E LE IMPRESE  CHE SONO NELLE SEGUENTI CONDIZIONI A INVIARE AL PROPRIO OPERATORE ISTANZA PER L’OTTENIMENTO DEI BENEFICI.   RESIDENTI CRATERE (AD ECCEZIONE DI TERAMO) CON CASA INAGIBILE (COMPRESO TERAMO se dimostrano in nesso ci casualità tra terremoto e inagibilità) TITOLARI DI IMPRESE NeL CRATERE AD ECCEZIONE TERAMO misura agevolazioni  RESIDENTI CRATERE (AD ECCEZIONE DI TERAMO) i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi della delibera n. 66/17/CONS, che non abbiano dichiarato l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda   Gli operatori di rete fissa stornano, laddove tecnicamente possibile in base alle norme sul trattamento del traffico dati di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli importi delle fatture sospese per i mesi in cui, nel corso del periodo di sospensione delle fatture, non siè registrata attività sulla linea agli utenti, i quali, entro lo scadere dei primi 6 mesi disospensione delle fatture, non abbiano dichiarato l’inagibilità della sede dell’utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  
  1. a) Gli operatori procedono alla riscossione degli importi dovuti a partire dalla prima fattura successiva all’entrata in vigore del presente
  2. b) Gli importi dovuti, solo se superiori alla cifra di 50 (cinquanta) euro, sono rateizzati, senza interessi, secondo le modalità concordate con i singoli utenti, in un numero di rate mensili di eguale importo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di dodici. Sarà onere di ciascun operatore contattare i rispettivi utenti, all’atto di ripresa della fatturazione al fine di concordare lemodalità di rateizzazione più
    CON CASA INAGIBILE (COMPRESO TERAMO se dimostrano in nesso ci casualità tra terremoto e inagibilità)
  1. Gli operatori di rete fissa stornano, laddove tecnicamente possibile in base alle norme sul trattamento del traffico dati di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli importi delle fatture sospese per i mesi in cui, nel corso del periodo di sospensione delle fatture,non si è registrata attività sulla linea agli utenti, i quali, entro lo scadere dei primi 6 mesi disospensione delle fatture, non abbiano dichiarato l’inagibilità della sede dell’utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
  1. a) Gli operatori procedono alla riscossione degli importi dovuti a partire dalla prima fattura successiva all’entrata in vigore del presente
  2. b) Gli importi dovuti, solo se superiori alla cifra di 50 (cinquanta) euro, sono rateizzati, senza interessi, secondo le modalità concordate con i singoli utenti, in un numero di rate mensili di eguale importo, compreso tra un minimo di tre ed un massimo di dodici. Sarà onere di ciascun operatore contattare i rispettivi utenti, all’atto di ripresa della fatturazione al fine di concordare lemodalità di rateizzazione più
 
  1. Gli operatori di rete fissa stornano, gli importi delle fatture sospese per l’intero periodo disospensione, agli utenti i quali, entro lo scadere dei primi sei mesi di sospensione delle fatture, abbiano dichiarato l’inagibilità della sede dell’utenza ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        TITOLARI DI IMPRESE NL CRATERE AD ECCEZIONE TERAMO
  1. Gli operatori di rete fissa e mobile applicano le seguenti agevolazioni agli utenti, titolari di impresa con sede ubicata nei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del decreto legge
  2. 189, ad eccezione dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, i quali, non abbiano dichiarato l’inagibilità della sede ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
  1. Gli utenti di cui al comma 1, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione sul sito web del presente provvedimento, presentano all’operatore istanza di adesione, ad una sola delle agevolazioni di cui alle lettere a, b, e c, dichiarando, altresì, di non aver presentato medesime istanze ad altri operatori.
 
  1. a) Agevolazioni per servizi di rete
Sconto del 50% sulle fatture emesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesisolari;
  1. b) Agevolazioni per servizi di rete mobile post pagati.
Sconto del 50% sulle fatture emesse, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi solari;
  1. c) Agevolazioni per servizi di rete mobile pre
Bonus pari al 50% del totale dei rinnovi di credito effettuati nel corso del mese precedente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per     periodo di 6 mesi solari. Il bonus sarà erogato entro il mese successivo a quello di riferimento e dovrà essere speso entro il termine di 2 mesi dalla data di erogazione.
  1. a) Agli utenti di cui alle lettere b) e c) viene, altresì, erogato un bonus di 1 gigabyte di dati extra soglia, contestualmente ai rinnovi automatici delle soglie d’offerta, nel caso in cui il pianotariffario sottoscritto dall’utente sia tecnicamente compatibile con tale bonus, a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per un periodo di 6 mesi