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 full INPSL’INPS Abruzzo comunica che è stato pubblicato il Bando per l'ammissione alla pratica forense presso l'Avvocatura dell'INPS nella Regione Abruzzo
 
Il numero dei praticanti da avviare alla pratica legale presso gli Uffici Legali dell'INPS Abruzzo, è il seguente: 
 

  • n.1 posto presso l'Ufficio Legale dell’Aquila;
  • n.1 posto presso l'Ufficio Legale di Teramo.

 
Salvo quanto più precisamente previsto nel bando, in estrema sintesi si prevede che:
 
Trasmissione delle domande.
Le domande per l'ammissione dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (Carta di identità elettronica 3.0), utilizzando l’apposito form presente sul sito internet dell’Istituto (secondo il percorso: www.inps.it - Homepage – Avvisi, bandi e fatturazione – Avvisi – Pratica forense presso l’avvocatura dell’INPS) e potranno essere trasmesse dalle ore 12,00 del 10 giugno 2020, fino alle ore 14,00 del 10 luglio 2020.
 
 
Requisiti. 
Per lo svolgimento del praticantato presso le Avvocature territoriali dell’INPS, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti: 
 

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'U.E. in possesso dei requisiti previsti dall'art. 17, comma 2 della L. 247/2012; 

 
            2. il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

  • laurea magistrale (LMG/01) o specialistica (22/S) in giurisprudenza;
  • laurea in giurisprudenza conseguita secondo il vecchio ordinamento;

 

  1. essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione nel registro dei praticanti Avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati presso il Tribunale nel territorio del cui circondario si trova l’Ufficio legale dell’INPS indicato nella domanda di pratica

(Si tratta di requisiti che vengono richiesti, tra altro, nel form di domanda di cui all’art. 4 del bando)
 

   4. qualora il richiedente fosse già iscritto nel registro speciale dei praticanti presso il Consiglio                    dell'Ordine, l’anzianità di iscrizione non deve essere superiore a 2 (due) mesi.