“Fa bene la Giunta regionale a festeggiare sguaiatamente in conferenza stampa, il decreto di archiviazione emesso dalla Corte dei Conti non risponde a molte delle questioni di merito sollevate nel mio esposto”. Così Sara Marcozzi, Consigliere regionale e Presidente Commissione di Inchiesta sull’emergenza idrica.
“Durante lo spettacolo andato in onda nella conferenza stampa tenuta dalla Giunta in merito alla archiviazione del procedimento avanti alla Corte dei Conti, abbiamo visto tanta propaganda e pochi fatti. Pur nel rispetto della decisione dell’organo giudicante, da estensore dell’esposto e da avvocato, non posso esimermi dal commentare nel merito il decreto di archiviazione. Molti, infatti, sono i dubbi di legittimità sollevati nell’esposto a cui la Corte non fornisce risposta”, spiega Marcozzi:
VIOLAZIONE ART. 51 D.LGS 118/2011 - ILLEGITTIMITA’ DELIBERE PER MANCANZA DEL REQUISITO DELL’URGENZA
In questo caso la Corte certifica “l’indimostrata urgenza”, dunque la mancanza di tale requisito che autorizzasse la Giunta a ricorrere alla procedura della delibera (invece che seguire il normale iter del progetto di legge) e, di conseguenza, alla procedura negoziata senza bando.
VIOLAZIONE ART. 38 COMMA 2 D.LGD 118/2011 - ILLEGITTIMITA’ DELIBERE PER MANCANZA DELLA COPERTURA FINANZIARIA PLURIENNALE
Nessuna risposta.
Sorprende l’indifferenza mostrata dalla Corte in merito al punto 2, quello relativo alla copertura finanziaria pluriennale. Va ricordato infatti che il contratto sottoscritto dalla Regione prevede un impegno di 6 anni + 6 anni ovvero 7.320.000 euro (iva compresa) ogni sei anni. A tal riguardo, infatti, Regione Abruzzo - contravvenendo alla normativa nazionale vigente - non ha posto in bilancio coperture di pari importo a fronte dell'impegno sottoscritto. Mi sorprende che la Corte non abbia contestato questo aspetto. Parliamo della stessa Corte che nella relazione annuale sulle leggi approvate dal Consiglio Regionale censura sistematicamente la mancanza di coperture dei provvedimenti approvati e ci ricorda il principio di copertura finanziaria di cui agli artt. 81, 97 e 119 della Carta costituzionale. La stessa Corte che ci ricorda che “la corretta individuazione della copertura finanziaria di una decisione di spesa presuppone necessariamente un’attendibile quantificazione degli oneri finanziari che ne conseguono” o che ci ammonisce sul fatto che “I mezzi di copertura delle leggi di spesa devono essere individuati in base al principio di tassatività fissato dal comma 1 dell’articolo 17 della citata legge di contabilità di Stato (l. n. 196 del 2009)”.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 63 CODICE DEGLI APPALTI E DELLE LINEE GUIDA N. 8 ANAC - ASSENZA DI BANDO DI GARA E MANCANZA REQUISITO INFUNGIBILITA’
VIOLAZIONE LINEE GUIDA ANAC: ANCORA SU MANCANZA REQUISITO INFUNGIBILITÀ, PROGRAMMAZIONE E PIANO TRIENNALE
Pur non essendo i punti 3 e 4 citati esplicitamente nel decreto, si può pensare, dalla lettura delle motivazioni che relativamente alla correttezza del procedimento possano valere le seguenti disposizioni “(…) la persistenza di dubbi di legittimità riguardo alla procedura seguita (…)”.
“La Corte, invece - prosegue Marcozzi - ritiene di doversi pronunciare sulla correttezza del comportamento della Giunta in merito alla scelta sull’investimento nel ritiro del Napoli Calcio, sebbene la circostanza della legittimità della discrezionalità delle scelte di chi amministra la nostra regione non sia mai stata sollevata nell’esposto. Rileva inoltre la Corte che - alla fine - l’investimento sarebbe stato ripagato dall’alto numero di presenze turistiche sul territorio regionale, segno che la scelta - seppur adottata con una procedura di dubbia legittimità e non fondata sulla sussistenza di elementi fondamentali e propedeutici, seppur riguardante ingenti somme - non sia sfociata in danno erariale e, dunque, non possa essere rimproverata alcuna condotta. Certo - prosegue Marcozzi - sarebbe bello capire se l’alto numero di presenze turistiche nella nostra regione si sia realizzato davvero grazie alla sponsorizzazione del Napoli calcio o, più semplicemente, come avvenuto in tutta Italia, ci sia stato il pienone post-pandemia a causa dell’impossibilità di intraprendere viaggi all’estero. Ma questo è un approfondimento che di certo non spetta all’illustre Corte, sarebbe spettato all’assessorato al Turismo che le ha fornito i dati”.
Conclude Sara Marcozzi: “Al di là della propaganda diffusa in conferenza stampa dalla Giunta, ciò che si evince dalla lettura del Decreto di archiviazione non è affatto una vittoria. Si evince come la Giunta Regionale abbia giocato d’azzardo con i soldi degli abruzzesi, scommettendo sul Napoli Calcio a mezzo procedura di dubbia legittimità, priva di coperture e priva del requisito dell’urgenza, ma alla fine sia stata graziata dalla fortuna. Da quello che si dice il fattore C. Calcio”.