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CLASSEPenalizzata nel concorso per il progetto “Erasmus +” perché non proseguirà gli studi nell'istituto che già frequenta. E' accaduto ad una studentessa della scuola primaria dell'istituto comprensivo “Zippilli-Noé Lucidi” di Teramo che ha visto sfumare la possibilità di svolgere un periodo di studio all'estero in virtù di un criterio di attribuzione di punteggio non preventivamente specificato dalla scuola nel bando di adesione alla selezione.
Un comportamento, quello dell'istituto, condannato dal Tar.
La famiglia dell'alunna, infatti, ha presentato un ricorso al Tribunale amministrativo dell'Aquila, tramite gli avvocati Lorenzo De Gregoriis ed Emiliano Mario Laraia, per chiedere l'annullamento della graduatoria relativamente alla parte in cui sono stati attribuiti dieci punti per “la continuità scolastica”. Questo criterio, che faceva riferimento alla volontà di proseguire il percorso scolastico all'interno dell'istituto comprensivo “Zippilli- Noé Lucidi”, non prevedeva, nella domanda di partecipazione al concorso, l'attribuzione di punti.
La studentessa, unitamente ad altri compagni, ha partecipato alla prova scritta e orale conquistando il massimo punteggio e risultando la prima in graduatoria. Tuttavia la scuola, nell'indicare la graduatoria definitiva, ha attribuito dieci punti in più agli studenti che avevano espresso la volontà di proseguire il ciclo di studi nel medesimo istituto comprensivo. La candidata, così, è scivolata dal primo al quarto posto ed è stata esclusa dal progetto

“Erasmus +” che le avrebbe permesso di soggiornare a giugno in Grecia per migliorare la lingua inglese.
Da qui il ricorso al Tar conclusosi con la condanna della scuola e l'annullamento degli atti nella parte in cui vi è stata l'attribuzione dei dieci punti per la “continuità scolastica”.
Scrivono i giudici nella sentenza: «I criteri di selezione in ogni concorso pubblico devono essere stabiliti prima che siano noti i candidati, al fine di garantirne l’imparzialità. Nel caso in decisione è incontestato che la decisione di attribuire dieci punti agli allievi utilmente selezionati, che avevano dichiarato nella domanda di volersi iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado (continuità didattica) dell’Istituto, è stata presa in occasione dell’approvazione della graduatoria. La domanda infatti si limitava a chiedere di esprimere l’opzione della “continuità didattica”, senza indicare il punteggio da attribuire a una delle tre opzioni proposte (“si, no, non so”). Ne consegue che non è stata data ai candidati la possibilità di conoscere preventivamente la rilevanza di detto criterio».
Per l'avvocato De Gregoriis «si tratta di una importante sentenza che stigmatizza l'operato dell'Amministrazione scolastica, la quale ha non ha dato prova di agire nel rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa, oltretutto a danno di una bambina».