E’ stata approvata a maggioranza la legge di iniziativa della giunta regionale che modifica le norme per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. La legge si compone di sei articoli e non comporta impegni di spese per il bilancio regionale. Tra le novità il nuovo progetto di legge amplia la categoria dei reati previsti dalla legge regionale 96/1996 che nella sua formulazione attuale, richiede che l’intestatario della domanda di assegnazione e/o uno dei componenti del suo nucleo familiare non debba avere riportato condanne penali passate in giudicato per una serie di reati. La nuova legge, amplia la categoria dei reati, ricomprendendo tra le condanne definitive anche i reati di vilipendio di cui agli artt. 290 e ss. c.p. (vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate, vilipendio alla nazione italiana, vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato), tutti i reati contro la PA (dal peculato alla corruzione, passando per concussione e violenza o minaccia a pubblico ufficiale), contro l’amministrazione della giustizia (es. reati di favoreggiamento e falsa testimonianza), contro l’ordine pubblico, contro il patrimonio, fino ad arrivare ai delitti contro la persona (maltrattamenti in famiglia, lesioni, omicidio, ecc.). La proposta di legge introduce inoltre una disposizione di favore nei confronti dei coniugi separati o divorziati, i quali, seppur titolari di case di proprietà, non possono usufruirne in quanto assegnate dalla legge all’altro coniuge, il che determina spesso una situazione di forte difficoltà economica e abitativa. In questi casi, si prevede che la casa assegnata al coniuge separato o all’ex-coniuge non sia considerata ai fini del requisito di cui alla lettera d), ossia quello relativo alla non titolarità di diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento. Il progetto di legge intende, tra l’altro, rendere più precisa la disciplina delle dichiarazioni in merito all’attestazione della proprietà, garantendo maggiore equità e certezze nei controlli dei requisiti. In particolare, per quanto riguarda i cittadini stranieri non sarà più consentita un’autocertificazione su eventuali proprietà all’estero, bensì occorrerà presentare una certificazione, rilasciata secondo i criteri previsti ai sensi dall’art. 2 del D.P.R. n. 394/1999.